martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTI: le verifiche delle stazioni appaltanti sui subappaltatori.

Nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, le stazioni appaltanti, hanno il compito, prima di dare riscontro all’istanza, di effettuare una serie di verifiche inerenti il subappaltatore.

Vediamo quali sono:

  • La verifica dei requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell’Impresa subappaltatrice;
  • la verifica dell’assenza nei suoi confronti delle cause ostative di cui all’art. 80 del del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le verifiche suddette,  sono effettuate, come evidenziato dall’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.., al momento del rilascio dell’autorizzazione al subappalto;

Qualora, dalla verifica dovessero emergere  la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., o ai sensi del comma 12 dell’art.105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore deve provvedere a  sostituire il  Subappaltatore.

Quando il bando di gara prevede, (all’atto della partecipazione alla gara), l’obbligo di evidenziare da parte dei concorrenti, i nominativi di tre imprese subappaltatatrici per ogni categoria che si vuole subappaltare, la Stazione Appaltante è tenuta, già in fase di gara, alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei subappaltatori designati.

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