Nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, le stazioni appaltanti, hanno il compito, prima di dare riscontro all’istanza, di effettuare una serie di verifiche inerenti il subappaltatore.
Vediamo quali sono:
- La verifica dei requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell’Impresa subappaltatrice;
- la verifica dell’assenza nei suoi confronti delle cause ostative di cui all’art. 80 del del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
Le verifiche suddette, sono effettuate, come evidenziato dall’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.., al momento del rilascio dell’autorizzazione al subappalto;
Qualora, dalla verifica dovessero emergere la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., o ai sensi del comma 12 dell’art.105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore.
Quando il bando di gara prevede, (all’atto della partecipazione alla gara), l’obbligo di evidenziare da parte dei concorrenti, i nominativi di tre imprese subappaltatatrici per ogni categoria che si vuole subappaltare, la Stazione Appaltante è tenuta, già in fase di gara, alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei subappaltatori designati.