martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTI: fornitura in opera o subappalto?

Molto spesso ed in diversi casi ci si trova a domandarsi se una lavorazione costituisce una fornitura in opera o un subappalto. Spesso, il quesito si risolve in interpretazioni reali e talvolta inesatte. Un concetto molto chiaro, da tener presente per rispondere a quanto detto, è individuare se  una lavorazione porta ad una trasformazione di materiale.
In particolare se si ha trasformazione dei materiali in opere compiute, come ad esempio la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi.
Questo tipo di lavorazione infatti, presuppone la fornitura e la successiva stesa del materiale, ed è un subappalto poiché si ha una trasformazione del materiale sciolto in pavimentazione stradale.
In tal caso, anche se l’incidenza della manodopera  è inferiore al 50%, ed quindi configurabile come una fornitura in opera, secondo quanto dice l’articolo 105 del D. Lgs 50/2016, lo stesso costituisce un subappalto, infatti seppur il materiale è preconfezionato, necessita di essere lavorato, trasformando così il conglomerato bituminoso sciolto, in opera finita, ovvero la pavimentazione stradale.

Leggi anche: SUBAPPALTO: il subappalto delle opere superspecialistiche non rientra nel calcolo del 30% ?

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