martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTI: no agli affidamenti lavori senza white List.

L’iscrizione alle white list diventa fondamentale sia per le aggiudicazioni degli appalti, ma anche  per l’affidamento di subappalti .
L’iscrizione alle white list, è vincolante, in tutti i settori per i quali vi è un maggiore rischio di inquinamento da parte della criminalità.
E’ quanto riportato dal DPCM 24.11.2016,  che aggiorna il precedente DPCM 18.4.2016, con novità piuttosto importanti.
Vediamole:
Si chiarisce che l’iscrizione nell’elenco della white list, equivale al possesso della documentazione antimafia:
a) sia per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione;
b) sia ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.
Per le lavorazioni, di cui alla Legge 6.11.2012 n° 190, definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, riguardanti le seguenti attività, la white list è fondamentale ai fini dell’affidamento:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
Queste lavorazioni pertanto, non possono essere affidate in appalto o in subappalto, indipendentemente dall’importo contrattuale, ad operatori economici non iscritti nelle white list della Prefettura della provincia di appartenenza.

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