martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTO: il subappalto delle opere superspecialistiche non rientra nel calcolo del 30% ?

Il subappalto delle opere superspecialistiche non rientra nel calcolo del 30% previsto dall’articolo 105 del D. Lgs.vo18.4.2016 n°50 ?
Ricostruiamo in breve, quanto previsto in tema di subappalto dal Codice degli Appalti.
Il comma 2 dell’articolo 105 di detto D. Lgs.vo 18.4.2016 n°50, prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l‘eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.
Il comma 5 prevede “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.” Le opere di cui all’articolo 89 comma 11 sono “Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori” .
Da tale ricostruzione si conferma che:
• Il Subappalto dei contratti di appalto è accessibile nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori;
• Le opere superspecialistiche ( si parla di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali) per importi maggiore al 10% dell’importo del quadro economico, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere, non è ammesso, altresì l’avvalimento;
Per cui analizzando le norme suindicate, è palese che, ad eccezione delle categorie specialistiche, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo le categorie superspecialistiche, per cui il relativo 30 per cento di subappaltabilità non rientrerebbe nel calcolo del 30% dell’importo complessivo.

Articoli correlati

1 COMMENT

  1. Buongiorno sono Tommaso Achei, l’interpretazione è rivoluzionaria visto che ci sono ancora bandi che riportano in assoluto il 30% dell’importo contrattuale, ma non prendono in considerazione le categorie specialistiche..complimenti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here