martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTI le novità in funzione del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193

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Con il DPCM 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita’ di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono variate le procedure di accesso ai dati antimafioa riguardanti sia le attività contrattuali ma anche le procedure di gara e l’attività di rilascio dei subappalti.

Ebbene a fronte di detto DPCM abbiamo la seguente casistica:

  • Servizi e forniture tra i 150.000 euro ed i 207.000 euro prima della stipula dei contratti va acquisita la “Comunicazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
  • Lavori Pubblici tra i 150.000 euro ed i 5.186.000 euro prima della stipula dei contratti va acquisita la “Comunicazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
  • Servizi e forniture pari o superiori ai 207.000 euro prima della stipula dei contratti va acquisita l’ “Informazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
  • Lavori Pubblici pari o superiori ai 5.186.000 euro prima della stipula dei contratti va acquisita l’ “Informazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;
  • Per l’autorizzazione di subcontratti e subappalti di importo pari o superiori ai 150.000 euro va acquisita l’ “Informazione Antimafia” dalla Banca Dati Nazionale;

 La differenza tra la “Comunicazione Antimafia”e l’ “Informazione Antimafia” è evidenziata in modo chiaro agli articoli 25 e 25 del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193.

In particolare il Rilascio della comunicazione antimafia avviene sulla “base dei dati immessi dall’operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l’impresa e’ censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonche’ nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tale caso la documentazione antimafia   reca   la   seguente   dicitura “comunicazione   antimafia   liberatoria   rilasciata,   ai   sensi dell’articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia….”.

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