Con la Legge n°190 del 6.11.12 al comma 53 dell’articolo1 sono state individuate nel successivo elenco, una serie di attività correlate ad appalti pubblici che sono a rischio di infiltrazione mafiosa.
Esse sono:
- a)trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.
Successivamente con il D.L. 90/2014 è stato sancito che per le suddette lavorazioni, la liceità dell’Impresa dal punto di vista delle infiltrazioni malavitose, va verificata a cura della Stazione Appaltante, mediante la consultazione di un apposito elenco di fornitori d’opera (white-list) predisposto dalle Prefetture.
Le Imprese, a loro volta, devono provvedere a richiedere l’iscrizione nell’ apposito elenco di fornitori (white-list) presso la Prefettura della località di dove ha sede l’Impresa.
Pertanto le Stazioni Appaltanti sono tenute alla verifica dell’iscrizione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice nelle cosiddette white-list.
Diventa fondamentale la verifica anticorruzione suddetta, la quale è prevista per le attività evidenziate sopra, e per qualsiasi importo anche inferiore anche ai 150.000 euro.
Inoltre, regimentate dal D.L. 90/2014 all’art.29, le disposizioni transitorie prevedono che, le Stazioni Appaltanti, procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco.
In ogni caso, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.