martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTO: cosa succede per i subappalti dopo lo sblocca cantieri?

Con l’avvento del Decreto Sblocca Cantieri, divenuto legge con l’acronimo di legge 55/2019, di conversione del Decreto Legge 32/2019, la normativa ha modificato in modo sostanziale l’istituto del subappalto ed in 6 punti vi indichiamo le sostanziali novità.
Ricordiamo che si parla di subappalto quando si stipula un contratto detto sub-contratto, in cui un appaltatore incarica una terza impresa subappaltatrice, ad eseguire in parte o in tutto un’opera che richiede impiego di manodopera.
Le novità di seguito evidenziate riguarderanno i bandi di gara pubblicati a partire dalla data del 18.4.2019. Ricordiamo che da tale data vi è l’applicazione delle norme previste dal Codice dei Contratti cosi come modificato ed integrato dal decreto sblocca cantieri, e dalle sospensioni evidenziate dalla già detta legge 55/2019. Vediamo tra correzione e sospensioni la nuova norma:
1. Dal 18.6.2019 al 31.12.2020 il subappalto diviene una facoltà a discrezione della Stazione;
2 Dal 18.6.2019 al 31.12.2020 la quota contrattuale dei lavori subappaltabile può arrivare al 40% dell’intero importo;
3. Dal 18.6.2019 al 31.12.2020 è sospesa l’indicazione già in fase di gara della terna di subappaltatori come previsto adal comma 6 art 105 del D. Lgs 50/2016 e smi;
4. Dal 18.6.2019 al 31.12.2020 è sospesa l’attività di verifica dei subappaltatori ed i relativi motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016 e smi;
5. Se previsto dalla Stazione Appaltante, lo stesso subappalto deve essere richiesto in fase di gara;
6. La Stazione Appaltante deve rilasciare autorizzazione al subappalto.
Ricordiamo, però a questo punto, in generale per la richiesta di subappalto è fondamentale che:
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.
Cosa succede se un subappalto non è regolarmente autorizzato dalla Stazione Appaltante?
Bene si applicano le sanzioni penali previstre dall’art. 21della legge 646/1982 come modificato dalla legge 1.12.2018 n° 132. In particolare la nuova norma ha previto:
• Per Appaltatore la reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore di subappalto e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera in subappalto;
• Per subppaltatore la reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore di subappalto.

Leggi anche: SUBAPPALTI: l’elenco dei servizi e subcontratti che non costituiscono subappalto. o anche SUBAPPALTI: i requisiti necessari per poter stipulare subcontratti negli appalti. oppure SUBAPPALTI : la comunicazione antimafia, quando e come va richiesta.

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