martedì, Luglio 16, 2024

NOVITA’ SBLOCCA CANTIERI: come cambia il Subappalto.

Cosa cambia nel subappalto con l’approvazione del Decreto Sblocca Cantieri. Il D.L.18.4.19 n° 32 ha portato modifiche essenziali all’istituto dei subcontratti.
In particolare, è stata data facoltà alle Stazioni Appaltanti ,di indicare nel bando di gara, la percentuale di lavori da poter realizzare con il subappalto che comunque non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
E’ stato altresì abrogato il, limite di accesso all’istituto del subappalto a concorrenti che hanno partecipato alla stessa gara di affidamento dei lavori, mentre è stato ribadito che il subappaltatore deve essere sia qualificato nella relativa categoria e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e smi.
E’ stato altresi abrograto l’obbligo dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, negli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Tale norma, è stata causa di molti ritardi per tempi tecnici riguardanti la verifica, già in fase di gara, delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80, dei singoli subappaltatori indicati. Ricordiamo che gli stessi erano almeno 3, per ogni categoria di lavori, e per i quali non è mai stata chiarita la procedura di eventuale sostituzione in corso dei lavori.
Inoltre il pagamento diretto del Subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, può avvenire in qualsiasi caso e non come prima, solo su richiesta del subappaltatore, qualora la natura del contratto lo consentisse.

Leggi anche: SUBAPPALTO: in 24 punti illustriamo l’istituto del subappalto. o anche DECRETO SBLOCCA CANTIERI: in 34 punti le principali novità con il D.L. 18.4.19 n°32.

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