martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTI : la comunicazione antimafia, quando e come va richiesta.

Nei subappalti, la comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011) riguarda in particolare l’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/201.
Il mancato rilascio della stessa, evidenzia la presenza a carico dei soggetti verificati di provvedimenti passati in giudicato e definitivi contenenti le misure di prevenzione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 159/2011 oppure evidenzia la presenza a carico dei soggetti verificati di condanne con sentenza definitiva di delitti consumati o tentati elencati all’art. 51, comma 3- bis, c.p.p.
La comunicazione antimafia prevista al comma 2 dell’art. 84 del D.L.gs 159/2011), va richiesta a cura delle stazioni appaltanti per contratti di appalto o di subappalto di opere e lavori pubblici con importo che vanno da € 150.000,00 e fino a € 5.225.000,00, Contratti di fornitura di beni e servizi con importo che vanno da€ 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 €, per Iscrizioni in Albi di appaltatori, di lavori fornitori e servizi.
Se dalla consultazione della Banca dati nazionale non vi sono cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 entro i 30 giorni dalla consultazione, viene rilasciata la comunicazione antimafia ed anche in aasenza di quest’ultima trascorso detto termine, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti possono procedere agli affidamenti, seppur acquisendo l’autocertificazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 159/2011.
Tale autocertificazione è da acquisire da parte degli enti suddetti, per lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti mentre le comunicazioni antimafia sono valide per 6 mesi dalla data dell’acquisizione.

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