martedì, Luglio 16, 2024

SUBAPPALTO: i punti essenziali nelle contestazione dei lavori.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’appaltatore, nell’ambito dei lavori privati, l’Ance nel documento pubblicato in data 30.5.2018, ha ribadito oltre a quanto riportato sul tema, un esame delle rapportualità tra l’appaltatore ed il subappaltatore.
In detto documento sono evidenziati i seguenti punti essenziali atti a chiarire detto rapporto:
1. Il subappaltatore risponde dei lavori eseguiti soltanto nei confronti dell’ appaltatore;
2. Il committente non può contestare alcuna lavorazione direttamente al subappaltatore, ma solatnto nei confronti dell’appaltatore;
3. Trovano applicazione nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore gli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile, che regolano i rapporti in tema di vizi sui lavori eseguiti o siano responsabilità;
4. L’appaltatore è l’unico responsabile dell’operato del subappaltatore;
5. Il contratto di subappalto è l’unico atto nel quale sono riportati gli obblighi a cui deve far fronte il subappaltatore;
6. Il Committente può rifiutare le lavorazioni effettuate dal subappaltatore contenenti vizi o difforrmità;
7. Per l’accertamento della responsabilità del subappaltatore va verificato quanto riportatio nel contratto di subapplato;
8. Per l’accertamento della responsabilità, il subappaltatore, non può essere imputato qualora l’appaltatore ha trasformato nei fatti il rapporto in un mero esecutore di ordini;
9. Nei casi di di vizi e difformità dell’opera realizzata dal subappaltatore, l’appaltatore può richiedere l’applicazione dell’art. 1670 del Codice Civile.

Leggi anche: SUBAPPALTI: fornitura in opera o subappalto? o anche SUBAPPALTO: il subappalto delle opere superspecialistiche non rientra nel calcolo del 30% ?

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