martedì, Luglio 16, 2024

EDILIZIA NEWS : ANTINCENDIO – la reazione al fuoco dei materiali da costruzione

detail of a big building lot in Southern Germany

 

 

 

 

 

 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 68/4 del 15.3.2016, è stato pubblicato il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE dall 1 luglio 2015 relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, tale regolamento, prevede che, qualora è previsto l’uso di un prodotto da costruzione tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all’interno del locale o della zona d’origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione, in allegato a detto regolamento.

Per cui nell’allegato, a fronte dell’abolizione della decisione 2000/147/CE, per tali prodotti da costruzione sono previste le seguenti tabelle:

  • Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici;
  • Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
  • Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco;
  • Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco

Per le tabelle da 1 a 4 si applicano le seguenti definizioni:

  • Materiale: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite;
  • Prodotto omogeneo:un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi;
  • Prodotto non omogeneo :un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali;
  • Componente sostanziale:un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area ≥ 1,0 kg/m2 o spessore ≥ 1,0 mm è considerato un componente sostanziale;
  • Componente non sostanziale:un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m2 e spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale;
  • Componente non sostanziale interno: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale;
  • Componente non sostanziale esterno :un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti, ove non siano separati da alcun componente sostanziale, sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, sono classificati in base ai criteri per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ovvero è già efficace a partire dal 4 aprile 2016.

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Leggi o scarica il Regolamento Delegato

 

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