Nell’ambito della gestione dei contratti di lavori pubblici, bisogna tener presente che per ogni giorno utile di impegno contrattuale, corrisponde una quota di spese generali.
Tale quota, viene ammortizzata attraverso la produzione di cantiere ed una sospensione illegittima dei lavori, produce all’Impresa un danno economico giornaliero.
Oltre a quanto detto, dovuto ai costi di improduttività del cantiere, l’impresa durante la sospensione lavori perde la possibilità di poter utilizzare la propria struttura impegnata nel cantiere oggetto di sospensione, in un altro lavoro.
In tal caso viene compromesso un mancato utile per il protrarsi degli impegni contrattuali, oltre al mancato utile inerenti i lavori oggetto dell’appalto.
Ma vediamo quali sono i danni che possono essere causati da una sospensione illegittima.
1)Le spese generali infruttifere che sono state sopportate dall’Impresa per il numero dei giorni di sospensione illegittima.
Le suddette spese generali, sono calcolate nella misura pari alla metà della percentuale prevista all’articolo 32 comma 2 lettera b) del Dpr 207/2010 per le spese generali dal 13% al 17%
2)La lesione dell’utile previsto dall’ impresa, coincidente con la ritardata percezione dell’utile stesso calcolando sullo stesso gli interessi di mora, computati sulla percentuale prevista dal all’articolo 32 comma 2 lettera b) del Dpr 207/2010, secondo le modalità previste dalla norma e dai saggi d’interesse pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro e del Bilancio, in relazione alla durata della sospensione illegittima , comprensivo del maggior danno di cui all’articolo 1224 del codice civile
3)Il mancato ammortamento dei mezzi d’opera, accertati sul cantiere dal Direttore dei Lavori nella redazione dei verbali e delle visite di cui all’articolo 158 commi 4 e 5
4)Le retribuzioni delle maestranze inutilmente corrisposte relativamente per quelle accertate sul cantiere dal Direttore dei Lavori nella redazione dei verbali e delle visite di cui all’articolo 158 commi 4 e 5
5)Tutti gli ulteriori danni causati all’Impresa e di cui quest’ultima può chiedere il risarcimento.
Sono tutti i danni documentati e che siano strettamente attinenti alla sospensione illegittima.
Ma operativamente vediamo come andrebbero calcolati tutti danni provocati all’Impresa. .
Nel danno sono comprese le maggiori spese generali, pertanto per quantizzare tale voce il danno va relazionato con l’importo di contratto e per esso si deve intendere l’importo del contratto stesso, l’importo delle varianti suppletive e degli atti aggiuntivi etc.
Oltre a tali dati economici va preso in considerazione il tempo contrattuale totale .
Inoltre facendo un calcolo delle spese generali secondo quanto previsto dall’articolo 34 si provvede a determinare le spese generali depurandole degli utili d’impresa.
Vediamo un pratico esempio
A) Percentuale da applicare per le spese generali 13,00%/2= 6,5%
B) Depurazione dall’importo lavori dell’utile d’impresa
Contratto di appalto euro 500.000 – euro 32.500 (6,5% Spese Generali) = euro 467.500
C) Spese generali a danno 0,065 x euro 467.500x 50 giorni (giorni sospensione) /600 giorni (tempo contrattuale)= euro 2.532,29
D) Lesione dell’utile 0,08 (T. interesse)x 0,1 x euro 467.500x 50 giorni /600 giorni= euro 3.895,83
E) Escavatore cingolato euro/ giorno 100,00.x 50 giorni= euro 5.000
F) Operai comuni n°10 x euro/ giorno 28,00.x 8x 50 giorni= euro 11.200
(Riproduzione Riservata)
Leggi approfondimenti
“Iscrizione di Riserve per sospensione lavori illegittime”
“La sospensione lavori illegittima e la necessità della perizia di variante”
[…] Vedi anche “Le Riserve dell’Impresa quantizziamo il danno alla sospensione lavori illegittim…” […]
Come si quantificherebbe il danno da sospensione parziale dei lavori?
Ricordiamo che la sospensione parziale si ha quando vi sono circostanze che impediscono parzialmente l’esecuzione dei lavori.
Per questo si redige un regolare verbale come previsto dall’articolo 158 c7 del 207/2011.
L’articolo 159 al comma 7 con i commi 1,2,5 regola il danno a carico dell’impresa, in particolare differendo il numero dei giorni contrattuali previsti in cronoprogramma in relazione all’importo totale dei lavori da eseguire e quelli effettivamente prodotti a causa della parziale sospensione lavori
Gli elementi da tener presente sono: il crono programma, l’importo lavori previsto dal crono programma, importo lavori non eseguiti, giorbni di sospensione parziale.
Per cui il differimento contrattuale se ad esempio la produzione del crono programma fosse di 10.000 euro/giorno su 30 gg dovrebbe essere euro 300.000 se si fosse fatta una produzione di soli 200.000 euro il differimento contrattuale sarebbe di 10 giorni
La quantificazione del danno avviene mediante quanto previsto dall’articolo 160 commi 2-3 del 207/2011 altresì puoi leggere quanto da noi pubblicato con l’articolo le “RISERVE DELL’IMPRESA: quantizziamo il danno alla sospensione lavori illegittima Inserito da Edilbuild.it il 24 – nov – 2012
Grazie per essere intervenuto
EDILBUILD.IT
Nelle riserve quale è il valore delle attrezzature da considerare? Quello di mercato del bene o quello dei cespiti?
Grazie
Nella rendicontazione delle riserve, per le attrezzature, andrebbero calcolati i mancati ammortamenti delle stesse, vista l’improduttività del cantiere.
Saluti
EDILBUILD.IT