mercoledì, Agosto 14, 2024

LEGGE SALVA CASA: come si riducono le altezze e superfici per l’abitabilità

come si riducono le altezze e superfici per l’abitabilità

Come si riducono le altezze e le superfici per l’abitabilità degli immobili? Con la Legge Salva Casa, sono state introdotte alcune novità dal comma 1, lettera c-bis) dell’Articolo 1, che ha il titolo “Requisiti di altezza minima e di superficie minima” di detta Legge che va ad integrare l’articolo 24 del Dpr 380/2001, intitolato “Agibilità” . Sono di fatto introdotti i commi 5 bis, 5 Ter e 5 quater. Le novità sostanziali riguardano, le nuove dimensioni minime atte ad ottenere l’agibilità, fermo restando, il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, che sono ritenuti importanti per l’agibilità. I nuovi parametri prevedono che sono ritenuti congrui, i locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri e fino al limite massimo di 2,40 metri, mentre per quanto riguarda le superfici minime, abbiamo che, per quanto riguarda un alloggio monostanza, la superficie minima, comprensiva dei servizi, può essere inferiore ai 28 metri quadrati, e fino al limite massimo di 20 metri quadrati, se ad abitarlla vi è una sola persona, mentre per due persone, la superficie minima, può essere inferiore a 38 metri quadrati, e fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Il tecnico progettista abilitato, così, può asseverare la conformità del progetto, alle norme igienico-sanitarie. La stessa asseverazione, può essere redatta nei casi a) in cui i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie; b) ma che sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione, con soluzioni alternative, atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre. Questo con i dovuti riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. Tali requisiti di adattabilità differenziati, per nuove costruzione e di ristrutturazione edilizia, in ambedue le fattispecie gli edifici e le loro parti, si considerano adattabili quando, tramite l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

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