mercoledì, Ottobre 30, 2024

SICUREZZA CANTIERI: ma basterà la patente a punti in un settore così delicato?

Sicurezza Cantieri

Il nuovo Decreto Legge, approvato per i fondi del PNRR dal Consiglio dei Ministri, riporta anche delle novità in tema di Sicurezza Cantieri e del lavoro in generale. In particolare all’interno dello stesso, è riportato un articolo 27 intitolato il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che è una novità in tema di Sicurezza dei Cantieri e del lavoro. Infatti lo stesso, prevede a partire dall’1.10.2024, il possesso di una patente, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La stessa, verrà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il possesso dei seguenti requisiti, in possesso del Responsabile Legale dell’impresa o del Lavoratore Autonomo:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente, una volta rilasciata, sarà dotata di un punteggio iniziale pari a trenta crediti e consente per le imprese e i lavoratori autonomi, di operare nei cantieri temporanei o mobili, fino ad una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente subisce le decurtazioni in funzione dell’esito di accertamenti e dei relativi provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, dell’impresa o del lavoratore autonomo.
In dettaglio sono previste le seguenti forme di decurtazioni di punti dalla patente:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: 20 crediti;
2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
Sono altresì da riportare per il loro interesse i seguenti concetti riportati nella Legge in approvazione:
A) Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
B) L’ispettorato nazionale del lavoro prevede quali sono i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
C) Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati.
D) Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
E) I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi dedicati, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti;
F) Per ciascun corso, è possibile riacquisire cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro
G) I crediti riacquistati con i corsi, non possono superare complessivamente il numero di 15.
la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti
H) Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili
Ma basterà questo, per assicurare la sicurezza cantieri nelle costruzioni?
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