Sonia Brusco – chiede –: nel caso di lavori pubblici, ove il bando di gara, prevede l’anticipazione ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36, la stessa può essere richiesta anche per gli atti aggiuntivi contrattuali. |
Edilbuild.it – risponde – Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n°36, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di erogare un’anticipazione sul prezzo di appalto, sempre che sia stato firmato il contratto, inizino i lavori e sia costituita la relativa fidejussione a garanzia dell’appalto. Per quanto riguarda gli atti aggiuntivi, la stazione appaltante, e l’appaltatore, concordano prestazioni riguardanti ulteriori lavorazioni rispetto a quelli contrattuali principali, ed anche per questo, va riconosciuta la stessa anticipazione se ricorrono i stessi requisiti, firma atto aggiuntivo, inizio lavori e costituzione di fidejussione a garanzia. |
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