martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: Il Direttore dei Lavori il contratto, le funzioni di controllo tecnico contabile e amministrativo.

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Il comma 3 dell’ art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che il direttore dei lavori ha delle specifiche responsabilità nella gestione del contratto:

• sugli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione del contratto;
• la responsabilità dell’accettazione dei materiali e del controllo quantitativo e qualitativo;
• interagire con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione del contratto.

Chi è il Direttore dei Lavori?

Il Direttore dei Lavori garantisce l’esecuzione del contratto al Responsabile unico del Procedimento ed interagisce con lo stesso, infatti:
presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;
trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori;
• redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo per due volte;
comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.Attività del Direttore dei Lavori

Nell’ambito delle attività preliminari, il Direttore dei Lavori deve verificare e rilasciare le attestazioni in merito a:

• accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• all’ assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
• alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

Inoltre il il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori, e redige un verbale di cui è responsabile.
Il processo verbale di consegna va redatto in duplice copia e redatto in in contraddittorio con l’esecutore.
Nello stesso deve essere riportato:

• le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
• le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
• la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
• le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto prediposto o sommistrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
Ricordiamo che la procedura prevede anche la convocazione dell’appaltatore per cui comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

I controlli del Direttore dei Lavori
Il comma 3 dell’ art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che le attività che rientrano tra quello del Direttore dei Lavori inerenti le verifiche sono le seguenti:

• verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
• provvede alla segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105 del Codice;
• svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

Per quanto riguarda il subappalto il il Direttore dei Lavori verifica:

• la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate;
• controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
• accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore
• verifica che l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento
• l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso

Per quanto riguarda in generale controlla:

• in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
• verifica che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
• determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
• redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
• redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
• l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
• dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il controllo Tecnico Amministrativo
Il Rup, l’amministrazione appaltante, vigilano sullo svolgimento dei lavori tramite il direttore dei lavori.
Tale vigilanza o supervisione si estrinseca supervisione e rilevazione dell’andamento qualitativo e quantitativo dei lavori, mediante consegna e sospensione dei lavori, registrazioni, stati avanzamento ma anche mediante verifiche, misurazioni, accettazione materiali.
Inoltre il Rup dispone mediante il Direttore dei Lavori emette ordini di servizio all’appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto e spetta a quest’ultimo identificare tutti gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi, o individuare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e prevedere le adeguate azioni correttive.

Per l’accettazione dei materiali verifica e stabilisce e dispone:

• I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
• il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
• possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori;
• accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
• non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata;
• riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo;
• possibilità per il direttore dei lavori o per l’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore;
• individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta.

Il piano di manutenzione i manuali d’uso e di manutenzione.
Il comma 3 lett b) dell’ art. 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che il direttore dei lavori verifichi:
• Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
• manuali d’uso e dei manuali di manutenzione,

Aggiornamento del cronoprogramma stato dei luoghi e sospensioni lavoro.

Il cronoprogramma dei lavori è un programma esecutivo in cui sono riportati, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché la produzione in termini di importi con l’ammontare presunto, parziale e progressivo, nonché l’avanzamento dei lavori e la programmazione dei pagamenti.
Spetta al direttore dei lavori verificare ritardi incongruenze ed altro e porre in essere interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsione contrattuali.

Il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, qualora sorgano circostanze che impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d’arte.
In tal caso il direttore dei lavori redige un apposito verbale di sospensione, riportante le ragioni della sospensione, da inviare al Rup, nei successivi cinque giorni.
Durante il periodo di sospensione lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare:
• la presenza eventuale della mano d’opera;
• la presenza dei macchinari;
• dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria
• dà le disposizioni necessarie per evitare danni alle opere già eseguite;
• dà le disposizioni necessarie per facilitare la ripresa dei lavori.

Per cui, il direttore dei lavori ha la funzione di accertare lo stato dei lavori e del cantiere, nella sospensione lavori, accertamento che si riperquote sulla quantificazione del risarcimento dovuto all’appaltatore.

Inoltre:
• Redige il verbale di ripresa dei lavori alla cessazione delle cause della sospensione lavori;

Ultimazione Lavori.

Appena è ricevuta la comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, , il direttore dei lavori:

• Effettua gli accertamenti in contraddittorio con l’esecutore;
• Rilasciare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori;
Oppure nel caso i alvori non siano terminati allo scadere dei termini contrattuali il direttore dei lavori:

direttore dei lavori:

• direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori;
• propone l’applicazione delle penali contrattuali;
Il direttore dei lavori e le varianti in corso d’opera

Il direttore dei lavori può disporre variazioni o addizioni al progetto durante l’ esecuzione dei lavori, previa approvazione della stazione appaltante.
In tal caso il direttore dei lavori:

• propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante;
• indica le motivazioni della perizia suppletiva e di variante, in apposita relazione da inviare al Rup
• il direttore dei lavori può ricevere la proposta di variante direttamente dall’esecutore, che viene dallo stesso redatta in forma di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica.
Nei casi di contestazione dell’Appaltatore:
• direttore dei lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore;
• il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni
Il direttore dei lavori ed il controllo amministrativo e contabile

Il direttore dei lavori fa un controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera, ed essa avviene

Si tratta, in sintesi, di classificare e misurare le lavorazioni eseguite, ed altresì di riportarle sul sregistro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo.
Responsabilità della redazione dei documenti contabili
Il direttore dei lavori provvede alla registrazione delle spese contemporaneamente alla produzione del lavoro.
Sulla redazione dei documenti contabili il Il direttore dei lavori provvede:

• rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
• controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
• promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Il direttore dei lavori per i materiali e i manufatti portati in contabilità, qualora ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, li può rifiutare per cui rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore.

Il direttore dei lavori ed il collaudo
Ai sensi dell’articolo 102 del……….indica che Il direttore dei lavori ed il Rup verificano la corretta esecuzione dell’opera ed il D.L. in particolare si interfaccia con il collaudatore per espletare la propria funzione.
In particolare:

• fonisce al collaudatore i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
• trasmette all’organo di collaudo, per il tramite del Rup, gli ordini di servizio e i rapporti periodici emessi nel corso dei lavori;
• presenzia alle visite di collaudo;
• dà avviso all’esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori del giorno fissato per la visita di collaudo;
• firma i processi verbali della visita di collaudo;
• accerta che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli dall’organo di collaudo e a tal fine rilascia apposita dichiarazione;
• per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, rilascia il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo; il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, è confermato dal responsabile de procedimento;
• in caso di prese in consegna anticipata (ossia prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio), unitamente al responsabile del procedimento, sottoscrive il verbale redatto dall’organo di collaudo relativo alla verifica dell’esistenza delle condizioni per procedere alla predetta consegna.

Il direttore dei lavori e gli ordini di servizio
Il direttore dei lavori con ordini di servizio vistati dal Rup, può impartire all’appaltatore disposizioni e istruzioni che necessitano per i lavori e che sono annotati nel Giornale dei Lavori.
Gli ordini di servizio, in genere, contengono variazioni o addizioni all’opera e maggiori oneri rispetto a quelli contrattuali, riportando anche le motivazioni che stanno alla base dell’ordine.
Gli ordini di servizio, sono trasmessi mediante PEC, per garantire la qualità, la tracciabilità.

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