Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le Stazioni Appaltanti o i Soggetti Aggiudicatari, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità nei seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i),del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto di appalto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità, o dell’attestazione di regolare esecuzione e del pagamento del saldo finale.
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
Le Stazioni Appaltanti o i Soggetti Aggiudicatari, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per lavori o forniture diverse da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Dopo la stipula del contratto, le Stazioni Appaltanti o i Soggetti Aggiudicatari acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni. Per il pagamento del saldo finale è necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
( Riferimento art. 31. “Semplificazioni in materia di Durc” comma 4 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)