Nei lavori, la soglia dalla quale le Stazioni Appaltanti devono effettuare le comunicazioni previste dall’ex art. 7 comma 8 del D. Lgs 163/06, passa da euro 150.000 a euro 40.000.
Il Comunicato dell’Avcp, pertanto rende noto che per gli appalti pubblicati a partire dal 1 gennaio 2013, la suddetta soglia, come previsto dalla normativa, è aggiornata al valore di 40.000 euro.
Ma vediamo cosa comporterà detta modifica per le Stazioni Appaltanti:
- Per i contratti di lavori, di importo superiore a 40.000, le Stazioni Appaltanti a regime ordinario dovranno redigere tutte le schede previste per la gestione dell’Appalto e quindi del ciclo di vita dell’appalto;
- Al di sotto di tale soglia basterà l’acquisizione per ogni appalto dello smart Cig;
- Per i contratti di lavori, di importo superiore a 40.000, le Stazioni Appaltanti a regime speciale, queste dovranno redigere le schede previste fino all’aggiudicazione dei lavori;
- Per i contratti di lavori, di importo superiore a 40.000, le Stazioni Appaltanti dei settori esclusi, dovranno redigere le schede previste fino all’aggiudicazione lavori;
CHIEDIAMO UN TUO PARERE SU TALE MODIFICA CHE IMPONE MAGGIORI SFORZI DEI SOGGETTI PREPOSTI….