martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici.

In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
In questa quindicesima puntata valuteremo le novità introdotte Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti alcuni commi  a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.
Il comma 7 bis e i commi 19 bis e ter :
7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Leggi anche:

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: i requisiti di gara dei consorzi.

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: le approvazione dei progetti relativi ai lavori.

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: la verifica preventiva della progettazione.

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