martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: i requisiti di gara dei consorzi.

In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal  primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″.

In questa quattordicesima puntata, valuteremo le novità introdotte Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)  del D Lgs 50/2016, nel quale è stato introdotto il seguente comma a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.

  1. I consorzi di cui agli articoli 45, comma l, lettere b) e c), e 46, comma l, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

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