martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: cosa è cambiato nelle procedure di affidamento.

In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
In questa undicesima puntata, valuteremo le novità introdotte all’Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.
Sono stati inseriti dei nuovi contenuti al comma 2 di detto articolo ed in particolare:
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
E’ stato inserito un nuovo comma 14bis:
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

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