martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: le nuove funzioni del Responsabile Unico del Procedimento.

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In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal  primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56:Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″

In questa decima  puntata valuteremo le novità introdotte Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del D. Legislativo suddetto.

Sono stati inseriti i seguenti nuovi contenuti ai commi 1 e 5:

  1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
  2. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione. Fino all’adozione di detto atto si applica l’articolo 216 comma8 del D Lgs 50/2016.

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