martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: l’affidamento di lavori supplementari allo stesso appaltatore.

baustelle

Anche nel Nuovo Codice degli Appalti, è contemplata tale opportunità, infatti come indicato dall’art 106 c1 lett b) del D.Lgs 50/2016, nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture supplementari, in cui, si renda necessario affidare lavori supplementari e ovvero per motivazioni legate anche ad un cambiamento del contraente e che produca i seguenti fattori tecnici ed economici:

1) sia impraticabile, per motivi economici o tecnici, come ad esempio per il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fornite nell’ambito dell’appalto iniziale;

2) comporti per l’amministrazione o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

I lavori relativi, possono essere affidati all’appaltatore, senza la necessità di avviare una nuova procedura di scelta del contraente.

L’affidamento dei maggiori lavori, servizi o forniture come previsto dall’art 106 c7 del D.Lgs 50/2016, nei settori ordinari non possono eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Anche in tale caso va prevista tale facoltà nei documenti di gara.

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