martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: la perizia di variante per errore progettuale

engin de chantier en action

L’art.106 c.10 del D.Lgs 50/2016 evidenzia che, si considerano errore o omissione di progettazione “l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.
L’art.106 co.2 del D.Lgs 50/2016 ,prevede che i contratti possono essere modificati anche a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.
La modifica del contratto può essere realizzata se non siano superati i seguenti valori:
a) l’affidamento non sia superiore alle soglie fissate dall’art. 35;
b) il 10% dell’importo contrattuale nei contratti di forniture e servizi per i settori ordinari e speciali ed il 15% nei contratti di lavori settori ordinari e speciali ;
E’ fondamentale però, che l’affidamento non alteri la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro.
I tetti di cui al punto b) può rappresentare anche la somma di più varianti necessarie per correggere singoli errori.
L’articolo 106 c9 D.Lgs 50/2016 evidenzia che i titolari di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalle stazioni appaltanti, in conseguenza di errori o di omissioni nella progettazione.

Addirittura negli appalti integrati l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri per l’introduzione di varianti a cause di carenze del progetto esecutivo.

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