martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: le nuove funzioni del Responsabile Unico del Procedimento

Autostrada in costruzione

L’art. 31 del D.lgs18 aprile 2016 n°50 individua la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Esso è una figura indispensabile per le fasi di: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuizione dei lavori o anche dei servizi e forniture.

Per cui, per ogni procedura di affidamento di un appalto, programmazione, progettazione, affidamento ed esecuizione dei lavori on atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano  un RUP.

In particolare per quanto riguarda i lavori, il RUP deve essere nominato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Responsabile Unico del Procedimento deve:

-essere nominato tra dipendenti di ruolo;

-essere dotato del necessario livello di inquadramento giuridico aziendale;

-avere competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

-essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e

all’architettura.

-avere un supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice;

– essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale;

Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento:

Ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del D.lgs18 aprile 2016 n°50 il Rup:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il Rup in fase di programmazione ed affidamento deve:

-promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi;

-verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica degli interventi e promuovere l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

-in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuovere e definire le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

-complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

-esecuzione in ambienti aggressivi;

-necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

-complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

-coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

-coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

-effettuare, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

-stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione correlati alle caratteristiche e all’importanza dell’opera;

-svolgere l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;

-sottoscrivere la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

-nel caso di lavori eseguibili per lotti, accertare e attestare:

  1. l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
  2. la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

-convocare e presiedere nelle procedure ristrette e nei casi in cui è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

-proporre all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura competitiva con negoziazione, promuovere il confronto competitivo e garantire la pubblicità dei relativi atti;

-valutare le offerte nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, nei casi in cui non sia nominato altro organo (monocratico o non) dalla stazione appaltante;

-svolgere le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

e certificare, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

  1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
  2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
  3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
  4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  5. esecuzione in ambienti aggressivi;
  6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
  7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
  8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

-raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;

-dare evidenza, nell’atto con cui dispone l’affidamento diretto dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice, delle modalità di calcolo dei corrispettivi delle prestazioni concordati con l’appaltatore;

-dare dettagliata e motivata evidenza, nella perizia giustificativa dei lavori affidati ai sensi dell’art. 163 del Codice, delle ragioni di somma urgenza poste a fondamento dell’affidamento diretto.

 

Le verifiche del Rup la documentazione di gara

Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul rapporto qualità/prezzo, il Rup segue  Il procedimento di aggiudicazione della gara.

Al Rup affidato il compito di svolgere le attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti come:

-la verifica della regolarità dell’invio dell’offerta;

-il rispetto delle disposizioni generali e speciali,

-la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di partecipazione;

IL Rup e la fase di esecuzione

Il Rup ha un ruolo molto importante ai sensi degli  artt. 101 e 102 del D.lgs18 aprile 2016 n°50.

Infatti il comma 1 dell’art. 101 evidenzia che Il Rup si avvale  del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per cui il Rup  impartisce con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori.

Inoltre il Rup:

-autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori;

-svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio;

-svolge le attività di accertamento della data di ogni altro termine di svolgimento degli stessi.

Sono le seguenti le attività che deve svolgere il Rup:

-adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sentito il direttore dei lavori;

-svolgere, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

  1. richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
  2. provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

-trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

-accertare, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

-redigere la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti;

-irrogare le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

-ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice;

-disporre la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

-assumere, sentito il progettista, le determinazioni in ordine alla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, e, in caso di valutazione positiva, procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo qualora, secondo l’ordinamento della stazione appaltante di appartenenza, ne abbia il potere;

-approvare i nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore per le lavorazioni o per i materiali non previsti dal contratto, ove non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

-in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convocare le parti entro un termine che potrebbe essere fissato in quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuovere, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;

-attivare la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori ed essere sentito sulla formulazione della proposta di transazione da parte del dirigente competente;

-proporre la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice;

-proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

-trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:

  1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
  2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
  3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VII del codice;

-rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’Autorità e rese disponibili sul relativo sito internet nella sezione «servizi on line».

Rientrano nella professionalità del Rup anche le eventuali funzioni contemporanee di progettista o di direttore dei lavori.

Questo solo per lavori che non siano di importo superiore ai 500.000 euro, ovvero  di lavori che non siano di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico.

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2 COMMENTS

  1. Articolo molto interessante che ribadisce le funzioni del Rup…ma da solo, il Rup, può in più lavori, svolgere tutte queste funzioni…?

  2. Ma il Rup può avvalersi di tecnici di supporto? e se si nella pubblica amministrazione vanno retribuiti? in che modo?

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