martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE DEGLIAPPALTI: come cambia l’OEPV

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Il comma 9 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che le Stazioni Appaltanti utilizzino per l’offerta economicamente più vantaggiosa metodologie con un unico parametro numerico.

Il quadro normativo

Il comma 2 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dice che le stazioni appaltanti utilizzano il criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, o di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, ma considerando sempre il principio di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Il comma 7 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede anche che l’espletamento dell’ offerta economicamente più vantaggiosa si possa eseguire anche solo con dei criteri qualitativi, in tal caso abbiamo un prezzo o costo fisso.

I criteri di valutazione

Il comma 6 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l’oggettività e la diretta connessione dei criteri di valutazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa a quanto previsto nell’oggetto della procedura di affidamento.

In via di chiarimento detto articolo enuncia i principali criteri:

  • qualità ,pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
  • possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;
  • costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
  • compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
  • organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
  • servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
  • condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.Secondo il suddetto articolo è possibile, che i criteri utilizzabili siano anche requisiti di natura soggettiva (cosa non possibile con il vecchio Codice dei Contratti) talora questi comportino di valutare il contenuto e l’affidabilità dell’offerta.Il comma 13 dell’art. 96 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede la possibilità di richiedere varianti al progetto esecutivo oggetto della gara, qualora si opti per criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualità/prezzo.La ponderazione La somma di detti punteggi di ponderazione deve essere paria 100.Il comma 8 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esplicita che le stazioni appaltanti possono decidere un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri.L’operazione di riparametrazione, garantisce un rapporto tra il fattore prezzo e i singoli elementi, con rimodulazione delle offerte, consiste un’approccio matematico nel quale, per un criterio il coefficiente massimo ottenuto dall’offerta migliore per quel criterio non raggiunge il valore 1, la riparametrazione si ottiene dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Gli elementi quantitativi che sono: il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio.Per cui il punteggio minimo della ponderazione sarà dato a chi ha offerto ribasso zero, ed il punteggio diviene massimo per l’offerta che ha lo sconto maggiore.

Per quanto riguarda il prezzo, nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere non essendo ammissibili le offerte in rialzo, mentre il concorrente può offrire il proprio prezzo.

  • La valutazione degli elementi quantitativi
  •  a stazione appaltante potrà non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo prescelto.
  • In genere detto coefficiente è suddiviso tra il punteggio assegnato alla componente qualitativa, prezzo, nonché al punteggio per i criteri premiali.
  • La Stazione Appaltante, per ciascun criterio, pone dei pesi o punteggi ed anche dei sub pesi o sub punteggi di ponderazione, che sono il valore attribuito a ciascun criterio in irdine di importanza.
  • Il comma 13 dell’art. 96 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che le stazioni appaltanti possono utilizzare nella fase di valutazione dell’offerta, criteri premiali legati alla sicurezza e salute dei lavoratori, all’ambiente ma anche ad incoraggiare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti, ma anche legati al rating di legalità.

 La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali

I commissari di gara, danno una valutazione discrezionale agli elementi di valutazione qualitativi, per cui è fondamentale indicare nel bando, criteri motivazionali cui si deve attenere per valutare le offerte.

Chiaramente detti criteri devono essere: conosciuti da tutti i concorrenti e riportanti solo elementi che siano accessibili a tutte le imprese concorrenti, ma che non siano discriminatori.

Il comma 8 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che qualora sia opportuno da valutare separatamente più aspetti di un criteri lo stesso sia diviso in più sub criteri ai quali saranno dati dei subpunteggi.

Per i criteri di natura qualitativa la stazione appaltante indica il criterio di attribuzione dei punteggi e si suddividono in due metodi:

  • l’attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

In taleprimo caso il commissario di gara, attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, la motivazione del punteggio deve essere inerente ai criteri indicati nel bando.

Una volta dati i punteggi, viene calcolata la media dei coefficienti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente risultato più elevato e di conseguenza saranno riparametrati tutti gli altri coefficienti,.

il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

In questo secondo caso ogni commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente valutando l’offerta che preferisce nonchè il grado di preferenza, che sarà variabile tra il coefficiente 1 e il 6 indicando così con: 1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima.

A questo punto si sommano i punteggi di ciascun concorrente, sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno con i seguenti metodi:

  • calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza;
  • si sommano i punteggi ottenuti e si trasforma in uno il punteggio più elevato;
  • si calcola la media dei punteggi con il metodo dell’autovalore e si procede poi come nel caso primo.

La formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria occorre determinare, per dare alle varie offerte un dato che sia numerico e finale al fine di indicare l’offerta migliore.

Per questo si fa riferimento ai metodi: multi-criteri o- multi-obiettivi come:

  • l’aggregativo compensatore,
  • l’electre
  • il topsis
  • l’evamix
  • La stazione appaltante può scegliere il migliore dei metodi che ritiene opportuno ma che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

avere basi scientifiche;

  1. b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
  2. c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;
  3. d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

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