martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: cosa cambia per i servizi di Ingegneria ed Architettura

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ALLEGATI al D.Lgs 50-2016Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede una serie di disposizioni che costituiscono le norme di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

Gli articoli di maggiore interesse sono:

art. 23, commi 2 in cui si evidenziano il ricorso alle professionalità interne alle stazioni appaltanti;

art. 24, commi 4 e 8 con le indicazioni sugli elaborati progettuali indicati dalla Stazione Appaltante;

art. 31, comma 8 con elaborati progettuali indicati dalla Stazione Appaltante

art. 31, comma 8 con l’affidamento diretto del Rup per importi sotto soglia e l’impossibilità di servizi dei subappalti a meno che per tipologie di servizi particolari;

art. 46 in cui sono indicati gli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria;

art. 93 in cui sono evidenziate le Garanzie per la partecipazione alla procedura;

art. 95 comma 3, lett. b) indicante i criteri di aggiudicazione;

art. 157 inerenti gli altri incarichi di progettazione.

Continuità della progettazione:

Vige pertanto il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, mentre è vietato affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori.

L’art. 31, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, enuncia che non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica, per cui in caso di necessità, il bando deve prevedere un geologo nel gruppo di progettazione.

Cauzione provvisoria e coperture assicurative

L’art. 93, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che solo per i tecnici che redigono il piano di sicurezza e coordinamento o hanno incarico di supporto al RUP ci sia solo una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma è esclusa la produzione anche di una cauzione provvisoria.

Distinzione progettazione ed esecuzione L’affidamento dell’appalto integrato ovvero della progettazione e dell’esecuzione di lavori è ammesso nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

L’art. 59, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara solo il progetto esecutivo, che deve garantire rispetto dei tempi e dei costi previsti nonché requisiti di qualità dell’opera.

Divieto di subappalto:

Inoltre detto articolo prevede che in caso di di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza.

L’art. 23, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede he le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, per cui diventa legittimo la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che abbia redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica.

Indicazioni operative

l’art. 154, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede requisiti di qualificazione che consentano l’accesso ai piccoli e medi operatori nonché ai giovani professionisti.

Una volta indicate la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi, si deve

L’importo determinato da porre a base di gara;

I requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti

Per le gare da espletarsi mediante l’OEPV i contenuti dell’offerta, e le modalità di dimostrazione dei concorrenti

Ai sensi dell’art 24 comma 8, fino a quando il Ministro della giustizia non avrà approvato le tabelle dei corrispettivi per determinare l’importo del corrispettivo a base di gara si fa riferimento al Decreto Ministero di Giustizia 31.10.2013 n°143.

Per la definizione dei requisiti di carattere speciale, vanno identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, come indicato nella bella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie possesso del requisito professionale è costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie.

Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000

L’art. 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che per gli incarichi di progettazione, di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b), invitando cinque concorrenti.

Classi, categorie e tariffe professionali

Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 143/2013 si evidenzia che i“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

Queste considerazioni sono valide per le opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, ma non sono estensibili ad ulteriori categorie come ad esempio impianti”, “idraulica”.

Per cui aver eseguito servizi, ad esempio, per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici.

Elementi di valutazione e criteri motivazionali

L’art. 95, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi.

I criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti evidenziati:

professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;

ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;

Per ognuno dei criteri esposti vanno attribuiti, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza.

Verifica e validazione della progettazione

L’art. 205, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

Per cui vige il concetto che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa.

In particolare l’art. 26 che parla di verifica preventiva della progettazione, per cui la stazione appaltante verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente prima dell’inizio delle procedure di affidamento.

La verifica riguarda i seguenti aspetti:

la completezza della progettazione;

la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

LEGGI O SCARICA IL Il Decreto Legislativo n°50 del 2016 ED ANCHE GLI ALLEGATI al D.Lgs 50-2016

 

 

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