martedì, Luglio 16, 2024

NOVITA’ DECRETO SBLOCCA CANTIERI: le nuove norme per i depositi al Genio Civile.

Il comma 1 dell’ art. 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione), del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è stato stravolto dalle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 32 del 2019 detto Decreto Sblocca Cantieri.
In particolare, tale nuovo articolo cancella il precedente andando a legiferare che “le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico”. Ricordiamo che prima di tale modifica la norma prevedeva che le opere individuate in: conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, andavano trasmesse allo sportello unico che le trasmetteva al competente ufficio tecnico regionale.
Altre modifiche introdotte riguardano i grafici da allegare alla denuncia stessa, che saranno i seguenti:
• il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, con l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
• una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Ricordiamo che prima di tale modifica, la norma prevedeva che fossero fornite tre copie del progetto di cui una da restituire, vidimata al depositante, una copia per deposito al genio civile, una copia restava allo sportello unico. Chiaramente oggi lo sportello unico dovrà rilasciare una ricevuta dell’avvenuto deposito di progetto e relazione illustrativa.
Ad ultimazione lavori, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, una Relazione a Strutture ultimata sull’adempimento degli obblighi di legge, allegando:
1) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
2) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
3) l’esito di tutte le prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate.

Leggi anche: DECRETO SBLOCCA CANTIERI: in 34 punti le principali novità con il D.L. 18.4.19 n°32. o anche DECRETO SBLOCCA CANTIERI: le novità sul calcolo matematico dell’anomalia per le gare di appalto.

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