In questa sezione, tratteremo in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo al Nuovo Codice degli Appalti, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56, decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.In questa ventitresima puntata valuteremo le novità introdotte dall’ Art. 80. (Motivi di esclusione) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi a chiarimento di alcune definzioni riportate nel testo del Decreto Legislativo suddetto.
Sono stati inseriti nuovi contenuti, mediante un nuovo comma 5 f) bis, e la riscrizione parziale del comma 10 di cui Vi riportiamo il testo, per cui è escluso:
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
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