martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI: Gestione Appalti – il nolo a caldo e la responsabilità solidale

Il noleggio a caldo, nei lavori pubblici, costituito dalla prestazione della locazione sia dell’operatore che del macchinario, è previsto tra il novero dei contratti di sub affidamento previsto negli appalti.

Esso, si distingue dal nolo a freddo poichè in quest’ultimo vi è la sola locazione del macchinario.

Tale subaffidamento è  regolato dall’articolo 118 del Codice degli Appalti.

Quest’ultimo articolo  prevede che nei subcontratti il cui valore è maggiore del 2% dell’importo contrattuale di appalto, e/ o maggiore ai 100.000 euro e con il valore della manodopera di incidenza superiore al 50% rispetto alla fornitura, seppur noleggio a caldo, tale subcontratto va autorizzato dalla Stazione Appaltante alla stessa stregua del subappalto.

Per il nolo a caldo, a seguito di un interpello, il Ministero del Lavoro in risposta allo stesso ha confermato non applicabile della disciplina della responsabilità solidale che risulta quindi valida per il subappalto, ma non per noleggio  a caldo.

Ricordiamo che per responsabilità solidale si intende la responsabilità dell’Appaltatore e del Subappaltatore per i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché per tutti i pagamenti fiscali d’obbligo.

Alla luce di questa nota, pertanto,si sancisce in modo sostanziale che negli appalti di lavori pubblici, una cosa è il subappalto, la cui autorizzazione prevede una responsabilità solidale dell’appaltatore principale oltre che della Stazione Appaltante che concede l’autorizzazione, altra cosa è il noleggio a caldo per il quale, seppur necessita l’autorizzazione della  Stazione Appaltante, non si configura detta responsabilità solidale.

(Riproduzione Riservata)

Vedi anche articolo “la regolamentazione del subappalto e della fornitura in opera” nella sezione Stazione Appaltante e AVCP

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