martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI: la decertificazione

Con l’entrata in vigore della decertificazione prevista dalla legge di stabilità2012, apartire dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere certificazioni ai privati .

La legge 183/2011 all’articolo 15 prevede che alcuni certificati come l’iscrizione ad un albo, la posizione penale e tutti quelli previsti dall’art. 46 della 445/2000, sono ritenuti validi soltanto nei rapporti tra privati.

Inoltre lo stesso articolo prevede che le pubbliche amministrazioni, non possano richiedere a privati certificati, ne possano accettarli, pertanto per tali amministrazioni è prevista la richiesta diretta dei dati agli enti che possiedono tale informazione oggetto di certificazione.

In alternativa, però possono richiedere al privato la produzione di una dichiarazione che riportino i dati richiesti.

Oggetto di tale norma, sarà anche il settore dei lavori pubblici e dell’edilizia, per cui le Stazioni Appaltanti che sono Pubbliche Amministrazioni, ovvero esercenti di servizi pubblici ,dal momento in cui provvedono a bandire una gara e fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo  finale, devono ricordarsi della decertificazione e da quelli che potrebbero essere i retroscena sostanziali.

Infatti , è vero chela StazioneAppaltantepuò richiedere delle dichiarazioni ai sensi della 445/2000 con tutti i dati richiesti all’Appaltatore, ma è altrettanto vero che la stessa Stazione Appaltante è tenuta poi alla verifica di quanto dichiarato dall’Appaltatore.

Il problema è legato anche all’Appaltatore che deve redigere una dichiarazione sostitutiva di certificazione

Tali, dichiarazioni, talvolta devono riportare dati complessi, talvolta numerosi , per cui diventa , per l’Amministratore dell’Impresa, anche pericoloso redigerle.

Basti pensare che in caso di errore, anche in buona fede nella redazione delle stesse, questo può comportare danni penali e civili seri per l’Amministratore di un’impresa.

Poi per quanto riguarda,invece, i tempi per acquisire gli atti da parte della Pubblica Amministrazione dall’Ente preposto al rilascio della certificazione, è previsto un tempo massimo di 30 giorni.

Consideriamo, invece, che nei lavori pubblici per un subappalto il cui contratto è di importo < 150.000 euro,la StazioneAppaltantedeve rilasciare detto certificato entro il tempo massimo di 15 giorni dalla data di richiesta, come recita l’art.118 del Regolamento dei contratti pubblici, come si fa a rilasciare un’autorizzazione se i Durc ed i Casellari Giudiziali degli Amministratori e dei Direttori Tecnici vengono rilasciati dopo 30 giorni?

Questi sono dei dubbi immediati che ci vengono dall’applicazione di questa nuova norma.

Ulteriori dubbi sono legati ad eventuali criticità legate alleattività di espletamento di gare.

Staremo a vedere l’evoluzione della norma.

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