La normativa vigente, sul numero di Direttori Lavori possibili su un cantiere, non fa alcuna menzione, ma le funzioni del Direttore Lavori forse escludono alcune possibilità.
Infatti: l’ufficio di direzione lavori è previsto dall’art. 130 del Dlgs 163/2006, che precisa che lo stesso si compone del Direttore dei Lavori, degli assistenti e degli ispettori di cantiere.
In genere il Direttore dei Lavori è un unico soggetto che, redige i verbali di inizio e fine dei lavori, esegue l’accettazione dei materiali, ma firma anche il giornale dei lavori, provvede a redigere lo stato di avanzamento lavori, nonché il conto finale e redige per alcuni importi il collaudo ( certificato di regolare esecuzione).
Tutte le operazioni e responsabilità suddette, sono possibili solo se in capo ad un singolo soggetto, visto che non sono frazionabili tra più soggetti.
Anche la consuetudine inerenti i lavori, non hanno mai evidenziato casi in cui vi fosse più di un direttore dei lavori per la gestione del singolo contratto.