L’appalto a corpo, ha la caratteristica di non essere modificabile nell’importo globale stabilito e dovuto all’Impresa Appaltatrice.
Per cui, non possono modificarsi ne le quantità stabilite dal Computo Metrico Estimativo, ne i relativi prezzi.
E’ molto chiaro, a tal riguardo, quanto enunciato dall’art.53 c.4 del D. Lgs.vo 163/06 che chiarisce che per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, diversamente da quanto accade per i lavori a misura.
Però è fondamentale ribadire che l’appalto potrebbe poi, in fase esecutiva e non solo, in funzione di sopravvenute esigenze, prevedere delle quantità inferiori rispetto a quelle del progetto, iniziale.
Basti pensare alla realizzazione di una serie di fabbricati di cui l’ultimo non è realizzabile per motivazioni varie.
In questo caso è sostanziale la modifica delle quantità in meno, per cui non è ipotizzabile in tal caso ribadire la immodificabilità del prezzo di appalto.
Per cui, in questi casi, va fatta una sostanziale modifica agli atti progettuali che riporteranno delle quantità in meno e quindi un corrispettivo inferiore a quello previsto contrattualmente a corpo e per questo andrà rivisto anche il contratto.
Pertanto, in casi in cui, durante l’appalto si palesino minori opere, va redatta una vera e propria perizia che vada a modificare gli elaborati progettuali iniziali, con una sostanziale rideterminazione del prezzo a corpo.
A tal proposito la Determinazione N° 51 del 2002 dell’Avcp oggi Anac è molto esplicita sull’argomento.
Argomento diverso è poi l’accettazione della perizia, da parte dell’impresa appaltatrice, in funzione dell’offerta effettuata in fase di gara.