martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI: per gli operatori economici, solo intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie.

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Fondamentale comunicato dall’Anac nel quale si evidenzia l’importanza di indicazioni precise

alle Stazioni Appaltanti in merito agli intermediari che sono autorizzati a rilasciare garanzie sia in fase di gara ed a corredo dell’offerta   dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni.

In particolare ricordiamo che :

  • L’art. 75 del d.lgs. 163/06 evidenzia che la garanzia possa essere costituita fideiussione, sia essa bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari.

In tal caso, è importante che questi ultimi, siano iscritti nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 85

(Testo Unico Bancario – d’ora in avanti T.U.B.).

Essi pertanto devono svolgere attività di rilascio di garanzie e che siano soggetti alla revisione contabile da società le cui caratteristiche sono

individuate dalla norma.

  • L’art. 113 del del d.lgs. 163/06, invece prevede che la garanzia definitiva possa costituirsi con polizza fideiussoria e con le modalità di cui all’art. 75 del Codice.

Nel merito dell’Albo unico degli intermediari previsto dall’art. 106 del d.lgs. 385/1993 essio come riportato dalla comunicazione non è ancora istituito e lo sarà a partire dal 12 maggio 2016.

Nel frattempo si continuerà ad utilizzare la regolamentazione precedente, per cui gli intermediari abilitati sono quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B.

Per cui, è palese che in caso ci si imbatta in una cauzione provvisoria proveniente da un intermediario non autorizzato, la Stazione Appaltante dovrà procedere all’esclusione.

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