In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Resta fermo per le Stazioni Appaltanti o i Soggetti Aggiudicatari l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori
( Riferimento art. 31. “Semplificazioni in materia di Durc” comma 1 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)