martedì, Luglio 16, 2024

ULTIMISSIME LAVORI PUBBLICI: dimezzate le indennità di compensazione per l’aumento dei materiali.

Varizioni apportate dalla legge n°106 del 12 luglio 2011 in tema  di compensi per gli aumenti dei materiali negli appalti.

Come sappiamo è riportato nel codice degli appalti (art. 133 c4) qualora il prezzo dei materiali da costruzione subisca aumenti o decrementi per una percentuale pari o superiore al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture alla data di presentazione dell’offerta, si da luogo ad una compensazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo per la parte eccedente il 10%.

La compensazione si determina, in funzione di un decreto annuale (pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno) dal Ministero delle Infrastrutture che certifica tali variazioni e viene applicato alle voci contabilizzate dal Direttore dei Lavori nell’anno solare precedente a tale pubblicazione  e chiaramente in funzione dei materiali e delle quantità utilizzate nei singoli prezzi.

La legge 106/2011 ha previsto che tali compensazioni siano riconosciute, secondo i criteri di legge (codice degli appalti) ma applicando la metà delle percentuali eccedenti il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati e contabilizzati dal direttore dei Lavori nell’anno solare precedente

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