martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI: Novità per la gestione degli appalti – prima parte

Il nuovo Decreto Legge n° 70 del 13.5.2011 ha introdotto alcune sostanziali novità che vanno a modificare ed integrare alcuni articoli del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n°207 denominato Codice degli Appalti.

 In particolare le novità, per gli appalti di lavori pubblici,  sono le seguenti:

 Limite di iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore: l’importo complessivo delle riserve non può in alcun caso superare il 20% dell’importo contrattuale, inoltre non è consentito emettere riserve sugli aspetti progettuali del lavoro che dovrebbe essere preventivamente verificati dalle stazioni appaltanti  ai sensi dell’articolo 112 del Dlgs 163/06;

Introduzioni di un tetto per la redazione di perizie di varianti: è previsto che le stesse siano strettamente correlate alla funzionalità dell’opera e che non comportino incrementi rispetto al progetto preliminare.

Contenimento delle spese di compensazione negli appalti di lavori: qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione dell’appalto di lavori, subisca variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%,  rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e pubblicato mediante tabelle di compensazione, di tali incrementi ne è riconosciuto all’appaltatore un incremento pari al 50% della reale percentuale. Pertanto, la compensazione è data applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% per i materiali da costruzione impiegati e contabilizzati ed accertati dal Direttore dei Lavori nell’anno solare antecedente. A tal proposito va precisato che tale regola si applica per le variazioni percentuali dei materiali  impiegati e contabilizzati nell’anno 2011, da adottarsi entro il 31.12.2012.

Disincentivo dei ricorsi in materia di contratti pubblici di lavori: il giudice di tali fattispecie nella pronuncia delle spese, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione in misura del doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso , quando la decisione è fondata su manifesti orientamenti giurisprudenziali consolidati;

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