Per derimere le controversie tra Appaltatori e Stazioni Appaltante, è data la facoltà, dal Codice dei Contratti, di ricorrere all’accordo bonario.
Istituto questo già previsto con la legge Merloni e ribadito da alcuni articoli del D. Lgs 163/06.
Ma mentre con la legge Merloni ter, tale istituto era applicabile soltanto ai settori ordinari con il Codice Appalti, tale istituto, è stato esteso anche ai settori speciali, ai servizi alle forniture ed è stato esteso anche ai concessionari di lavori pubblici.
Uno degli elementi sostanziali per l’applicazione dell’accordo bonario, è quello dell’ iscrizione delle contestazioni, quindi delle riserve dell’Appaltatore, pari ad un importo maggiore del 10% dell’importo contrattuale.
L’altro requisito fondamentale dell’accordo bonario, è che tale instituto intervenga cronologicamente prima del collaudo o della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Infatti, superato il termine di avvio del collaudo, la competenza delle riserve passa alla Commissione di Collaudo.
Ricordiamo, inoltre che attualmente non è possibile iscrivere riserve per un importo maggiore al 20% dell’importo contrattuale, e che non sono ammesse riserve riguardanti aspetti progettuali che siano stati regolarmente validati dalla Stazione Appaltante.