martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE APPALTI: il Collegio Consultivo Tecnico per le controversie nei cantieri

Il Collegio Consultivo Tecnico negli appalti di lavori di opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, è stato introdotto dall’articolo 6 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 (detto anche Decreto Semplificazioni) e convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 pubblicata nella G.U. del 14/09/2020 n. 228.
Tale organo, prettamente tecnico, ha la funzione di derimere in breve tempo le eventuali controversie tecniche che si dovessero presentare nei cantieri e non solo, durante l’ esecuzione del contratto. Tale organo, composto da 3 o 5 componenti, a seconda della complessità dell’opera, che siano però dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale negli appalti, e da scegliere tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.
Gli stessi candidati, devono essere in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti il collegio, sono scelti di comune accordo dalle parti, solo il terzo e quinto, con funzioni di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, è scelto da una solo delle parti.
Il collegio consultivo tecnico, provvede ad acquisire copia di tutta la documentazione riguardante l’appalto, e la funzione dello stesso, inizia con la nomina e definizione della figura del Presidente. Sulla figura di quest’ultimo se le parti in causa non hanno l’accordo per il soggetto da candidare, la nomina viene fatta direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, ovverto dalle regioni, per opere di interesse locale, ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta’ metropolitane per le opere di interesse di queste ultime.
Il collegio consultivo tecnico negli appalti, viene nominato fino al 31.12.20, dalle Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere, o entro dieci giorni da detta data, mentre per le opere già iniziate a far data dell’entrata in vigore di detto decreto, la nomina del collegio consultivo tecnico deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello stesso.
Il collegio consultivo tecnico può:
1. convocare le parti in causa, al fine di acquisire, in contraddittorio, l’esposizione delle ragioni delle controversie;
2. operare anche in videoconferenza, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalla propria funzione, o con altre forme di collegamento remoto;
Le sue decisioni sono determinanti visto che l’inosservanza delle stesse sono da valutare come responsabilita’ per danno erariale ed inoltre rappresenta un inadempimento degli obblighi contrattuali;
Tali determinazioni, inoltre, hanno la natura del lodo contrattuale che già la normativa lo prevede all’articolo 808-ter del codice di procedura civile.
I quesiti che giungono dalle parti al collegio consultivo tecnico, sono analizzati e risolti entro il termine massimo di quindici o venti giorni per quelli più articolati, e la decisione puo essere integrabile nei successivi quindici giorni.Le decisioni del al collegio consultivo tecnico sono prese con la maggioranza dei membri e la funzione dello stesso si esaurisce con la fine del contratto ovvero prima dello stesso, ma con un accordo tra le parti.

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