martedì, Luglio 16, 2024

LAVORI PUBBLICI: chiarimenti sulla decorrenza della responsabilità solidale negli appalti

Ancora chiarimenti sul concetto di responsabilità solidale negli appalti di lavori.

Questa volta è il Ministero del lavoro a fornire dei chiarimenti sui tempi legati alla responsabilità solidale, in una nota di risposta all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).

In particolare, ricordiamo che le ultime novità normative hanno previsto che il Committente, datore di lavoro o imprenditore è responsabile nei confronti dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, per la mancata corresponsione di questi ultimi di eventuali importi del Trattamento di fine rapporto Tfr,d i contributi previdenziali, ed assicurativi, per il periodo contrattuale di esecuzione dei lavori lavori.

Tale responsabilità definita solidale, è vincolante per due anni e appunto  ed il Ministero del Lavoro ha chiarito che tale termine è valido a partire dalla data di ultimazione dei lavori realizzati.

Nel contratto tra Committente ed Appaltatore l’ultimazione è data dal verbale di ultimazione dei lavori, ma nei  contratti tra Appaltatori e Subappaltatori, invece è l’ultimazione dei lavori previsti nel contratto oggetto di subappalto.

 Vedi anche gli articoli:

 “ il nolo a caldo e la responsabilità solidale”  del 11.2.2012, in questo sito, nella sezione Gestione Appalti, dei Lavori Pubblici;

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