martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI: le linee guida per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. (CSE)

Dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) sono state redatte delle linee guida riguardanti il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. (CSE). è di fornire indicazioni circa le modalità con cui il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera [CSE], al fine di dare conoscenza sia delle vigenti normative in materia.
Ricordiamo a tal proposito quanto riportato nella premessa delle linee guida, ovvero che il CSE fa l’alta vigilanza in termini di coordinamento delle imprese ma diversamente la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.
Rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere
La vigilanza è quindi, compito del datore di lavoro e delle persone delegate: tra cui il dirigente ed il preposto. Le omissioni derivanti dagli accadimenti che risultano essere estemporanei nel corso dello sviluppo dei lavori non sono di competenza del CSE.
Bisogna ricordare anche che Il CSE qualora, si si avvalga di collaboratori con adeguate capacità e formazione come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs.81/2008, è l’unico responsabile diretto degli obblighi derivanti dall’incarico designatogli.
Vediamo i compiti principali del CSE:

• prima dell’inizio dei lavori convoca la riunione di coordinamento preliminare,al termine della stessa il CSE redige il verbale di coordinamento sottoscritto dai presenti, come strumento di modifica ed integrazione del PSC.
Alla riunione preliminare devono obbligatoriamente partecipare:
• L’ Impresa o le Imprese affidatarie ovvero le Imprese esecutrici;
• I lavoratori autonomi;
• Eventuali ulteriori figure tecniche;
• Il Direttore dei Lavori.
Nella riunione devono essere discussi i seguenti punti:
• i contenuti dei piani di sicurezza (PSC) e Piano Operativo di Sicureazza (POS) per le attività da eseguire ovvero per le eventuali proposte di adeguamento o di integrazione del PSC da parte dei partecipanti;
• Verifica che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa Appaltatrice regolare copia del PSC ovvero che ne abbiano accettato i contenuti.
• le modalità di coordinamento tra le varie Imprese esecutrici e con dei lavoratori autonomi;
• la verifica e le eventuali integrazione della documentazione preliminare;
• l’identificazione delle figure di primo soccorso in caso di gestione dell’ emergenza; è compito del CSE verificare che il cantiere sia vigilato nel caso in cui si verifichi un’ emergenza ovvero un incidente;
• documentazione da conservare in cantiere;
• Il CSE se riscontra l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici ovvero di lavoratori autonomi non autorizzati, avvisa il Committente o il Responsabile dei Lavori per iscritto e all’Impresa Appaltatrice e comunica il alle imprese esecutrici il divieto di ingresso
• Di tali imprese o lavoratori;
• Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere a seconda dei rischi e delle caratteristiche dell’opera ;
• In caso di pericolo grave durante le lavorazioni, provvede a sospendere le singole lavorazioni pericolose, a contestare per iscritto alle Imprese o Lavoratori autonomi quantorilevato;
• il CSE alla liquidazione del SAL all’Impresa Appaltatrice, approva, l’importo da liquidare riguardante i costi della sicurezza;
• Il CSE, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento durante l’esecuzione dell’opera;

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