martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: novità sulle funzioni del RUP.

Construction.

In una sentenza del TAR Lazio 27/04/2017, n. 4951, sono state chiarite le  funzioni del RUP (Responsabile unico del procedimento), già riportate in parte nelle Linee Guida approvate, nonché negli articoli dedicati del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

In particolare, a seguito di un ricorso sull’esclusione di un concorrente  in una procedura di gara, detto Collegio, ha puntualmente ribadito i compiti e le funzioni del Rup nelle fasi che vanno dall’affidamento dei lavori riguardanti le opere pubbliche fino al loro collaudo finale.

Ed in particolare, il Collegio ha ribadito testualmente che:

  1. a) l’art.31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;
  2. b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
  3. c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
  4. d) poichè nella vicenda in esame l’esclusione dell’offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione.

Per cui, sono attribuibili al Rup, durante le fasi di realizzazione dell’opera,anche quelle funzioni non riportate nelle normative vigenti, visto che non sono attribuibili ad altri soggetti. Ricordiamo che la normativa vigente, prevede all’art. 31, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016   che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here