martedì, Luglio 16, 2024

I PROFESSIONISTI DELL’ EDILIZIA: ma quali sono le competenze professionali degli ingegneri iuniores?

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Con la sentenza del Tar Campania 14 aprile 2015 n.797, sono state ribadite le competenze professionali degli ingegneri iuniores.

In particolare nell’espletamento di una gara con soluzioni tecniche migliorative, un concorrente aveva proposto ricorso avverso un altro concorrente, risultato aggiudicatario, perchè gli elaborati redatti per la proposta dell’offerta tecnica, erano stati sottoscritti da un ingegnere iunior, e quindi appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, per cui lo stesso non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara”.

Ebbene il Tar con la suddetta sentenza ha evidenziato quanto segue: “…… attraverso una disamina delle previsioni dell’art.46, comma 3 lettera a), DPR 328/200l, sull’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo, il giudice afferma che gli Ingegneri iuniores “possono per il settore ingegneria civile e ambientale –porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche“.

Per cui da detta Sentenza ne deriva che” ….l’attività richiesta dal bando di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un progetto già a disposizione della stazione appaltante;

Ebbene: Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell’art.46, terzo comma, letto a), DPR 328/2001 : “La ratio della norna è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso di specie l’intervento collaborativo dell’Ingegnere iunior serve solo per fornire proposte migliorative che ‘si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante”.

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