
Come fare le comunicazioni delle varianti in corso d’opera? E’ quanto posto in essere da parte dell’Anac, mediante un Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025 che ha come oggetto “Comunicazioni dell’Anac dei dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle Varianti in corso d’opera”. A tal proposito ricordiamo che si parla gli obblighi delle Stazioni Appaltanti, di comunicazione riferibili alle modifiche del contratto e previsti dai commi 5 e 11 dall’artico 5, dell’allegato II.14 del Decreto Legislativo 36/2023 (codice dei contratti) e che devono essere assolti dalle esclusivamente in via telematica. Lo stesso Comunicato, è stato pubblicato, in merito alla ricezione di comunicazioni, concernenti varianti in corso d’opera elaborate sul vecchio modulo di acquisizione dati risalente al 2016 e veicolate ancora attraverso l’invio di PEC al protocollo ANAC. A chiarimento si ricorda che:
· Le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e per quelle indette entro il 31.12.2023, le comunicazioni delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d’opera, continuano ad essere assolte mediante Interfaccia utente SIMOG;
· Per le procedure assoggettate, invece, al vigente Decreto Legislativo 36/2023 ed indette a partire dal 01.01.2024, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale, certificate e pubblicati dall’Autorità ai sensi dell’art. 28 del nuovo codice.
A tal proposito si ricorda che :
· Per le varianti in corso d’opera, riferibili a contratti sopra soglia comunitaria, e con valore superiore al 10%, dell’importo di contratto, la documentazione riguardante la variante, è quella indicata dal comma 2 dell’articolo 5, dell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023;
· La stessa, deve essere resa disponibile dalla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall’approvazione della stessa, tramite un link ipertestuale che rinvia alla sezione “amministrazione trasparente” dove è conservata la documentazione medesima, in un’apposita sottosezione di secondo livello denominata “Varianti in corso d’opera ” nell’ambito della più generale sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
· Per l calcolo del superamento del limite di aumento del 10% dell’importo contrattuale individuato dalla normativa, l’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione, tenendo conto sia di quelle in aumento, sia in diminuzione;
· Nella relazione del RUP di accompagnamento alla variante, va reso disponibile per le necessarie verifiche, l’importo complessivo netto sia delle sole lavorazioni in aumento, sia di quelle in diminuzione, nonché il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante (cosiddetti nuovi prezzi contrattuali).
· Nella medesima relazione devono essere evidenziate anche le modifiche introdotte alle categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara, nonché le modifiche apportate alle CPV di progetto, che, oltre ad essere sintomatiche di possibili modifiche sostanziali al progetto, comportano la necessità di una nuova verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori
Si ricorda che l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d’opera, previsti dall’allegato II.14, comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del codice.
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