
Occorre che l’impresa sia in possesso della SOA, per l’accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura? E’ questo il quesito posto a Telefisco, e pubblicato il 5.2.2025, nel quale si chiedeva se alla luce dell’ l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, che parla di riconoscimento degli “incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, è corretto sostenere che l’impresa incaricata dell’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, non necessiti della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei bonus diversi dal Superbonus, a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»? Ebbene la risposta di Telefisco ha evidenziato come l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede che, per il riconoscimento del Superbonus e degli altri Bonus dell’Edilizia, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, della qualificazione SOA. La stessa, deve essere posseduta al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto. Per cui, con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E, è stato evidenziato come il tenore letterale della disposizione, è tale che, le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione, sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
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