
Con risposta n°15-2025, riguardante i Bonus dell’Edilizia, avente per oggetto “l’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 – variante alla CILAS“, si è proceduto a dare risposta ad un quesito posto in merito alla validità del sistema di cessione del credito e dello sconto in fattura. In particolare un Condominio istante dopo aver deliberato l’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e di aver presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 78 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS). Successivamente è subentrata come impresa esecutrice dei lavori un’altra società che ha sottoscritto il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello ”sconto in fattura”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nella misura del 70 per cento. In data 29 marzo 2024, l’amministratore del condominio ha disposto, con modalità ”home-banking”, il bonifico ”parlante” per il pagamento dell’importo totale di 990 euro, pari al restante 30 per cento della medesima fattura. Anche quest’ultima società ha comunicato l’intenzione di recedere dal suddetto contratto di appalto, l’Istante chiede se possa avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d’opera che verrà comunicata ai sensi del comma 13¬ quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio e se possa, altresì, continuare ad avvalersi, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell’opzione dello ”sconto in fattura” anche per la parte dei lavori che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa ”sostenuta” dal medesimo Condominio (per l’esecuzione di parte dei lavori di coibentazione termica dell’involucro dell’edificio), rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta. Per quato riguarda la risposta dell’AdE è stata la seguente: “Pertanto, nel caso di specie (in cui la CILAS è stata presentata in data 17 novembre 2022), essendo state sostenute delle spese, al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell’involucro dell’edificio (inseriti nella CILAS originaria), si ritiene che il Condominio istante, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa del c.d. ”sconto in fattura” anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70 per cento per l’anno 2024 e il 65 per cento per l’anno 2025)”.
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