
Con il nuovo Decreto Correttivo al Codice dei Contratti, denominato Decreto Legislativo 31.12.2024 n°209 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2024 n°305, è stato rivisto il comma 20 dell’articolo 119 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n° 36 (Codice dei Contratti) che afferisce alla materia dei subappalti. Ricordiamo che, lo stesso comma, regola le modalità di rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori alle imprese ed ai subappaltatori. Infatti lo stesso, stabilisce che, le stazioni appaltanti rilasciano i certificati per la partecipazione alle gare di appalto ovvero per la qualificazione dell’appaltatore. Ebbene, con le modifiche apportate, dal valore degli importi delle categorie di lavoro eseguite, vanno scomputati gli importi dei lavori dei subappaltatori Per cui, questi ultimi, possono richiedere anche direttamente alla Stazione Appaltante i certificati di esecuzione lavori inerenti le prestazioni da loro eseguite. La novità introdotta dal Decreto Correttivo, riguarda il fatto che, questi ultimi certificati di esecuzione dei lavori, possono essere utilizzati per avere o rinnovare l’attestazione di qualificazione dei soli subappaltatori . Per cui, a partire dal 31.12.2024 non sarà più possibile per le imprese appaltatrici principali, utilizzare gli importi dei lavori subappaltati nelle categorie scorporabili, per dimostrare la cifra di affari complessiva, seppur non utilizzabile per l’attestazione.
Ecco di seguito il nuovo testo del comma 20 dell’articolo 119 del del Decreto Legislativo 31.3.2023 n° 36:
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.
I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
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