mercoledì, Marzo 5, 2025

STAZIONI APPALTANTI: con il decreto correttivo le aggiudicazioni saranno più veloci?

con il decreto correttivo, le aggiudicazioni saranno più veloci

Ma con il decreto correttivo, le aggiudicazioni saranno più veloci? Vedremo. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Correttivo al Codice degli Contratti, ovvero al Decreto Legislativo n° 36 del 31.3.2023. Lo stesso, prende il nome di Decreto Legislativo 31.12.2024 n° 209 dal titolo “ Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n°36 del 31.3.2024 . Lo stesso come detto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale„ n. 305 del 31 dicembre 2024 – Serie generale. Una delle novità, molto attese, è quella inerente le modifiche apportate all’articolo 99 del Codice dei Contratti, che tratta in particolare la verifica del possesso dei requisiti del concorrente. Infatti ricordiamo che lo stesso articolo, prevede che la Stazione Appaltante verifichi l’assenza di cause di esclusione automatiche, mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, (FVOE) anche attraverso la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, e tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stessa Stazione Appaltante verifica anche la verifica dell’assenza delle cause di esclusione non automatica ed il possesso dei requisiti di partecipazione (comma 1 e 2 dell’articolo 99 del Decreto Legislativo 36/2023). Una verifica piuttosto farraginosa, visto che spesso i tempi per le verifiche si allungano e talvolta perrmettono l’aggiudicazione definitiva e la firma del relativo contratto anche qualche anno dopo l’aggiudicazione provvisoria. Questo compromette gli appalt talvolta finanziati con fondi europei e con tempi certi a pena della perdita del finanziamento: Ebbene l’articolo 31 del correttivo agli appalti, approvato dal Governo interviene sull’argomento, che aggiunge un comma 3 bis all’articolo 99, del Codice dei Contratti, che permette, In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, , la Stazione Appaltante può esssere autorizzata a disporre l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quindi nella stessa dichiarazione l’appaltatore attesta il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione, fermo restando il l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Lo stesso articolo 3 bis evidenzia come, nel caso sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, revoca o annulla l’aggiudicazione, dichiarando la revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese. Anche se, posi la disposizione nonostante l’annullamento del contratto, prevede comunque il pagamento delle prestazioni effettuate fino al giorno dell’annullamento stesso.


Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 31.12.2024 n° 209

ART. 31
(Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

  1. All’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
    «3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese

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