
Come cambiano le clausole sulla Revisione Prezzi sui contratti di appalti di lavori? Come abbiamo rilevato in altri approfondimenti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti, ovvero al Decreto Legislativo n° 36 del 31.3.2023. Lo stesso, prende il nome di Decreto Legislativo n° 209 del 31.12.2024 dal titolo “ Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31.3.2024 . Lo stesso come detto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale„ n. 305 del 31 dicembre 2024 – Serie generale. Tra le novità, sono molto interessanti la modifiche delle clausole di attivazione della Revisione dei Prezzi. Infatti il comma 2 dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n° 36 del 31.3.2023, viene sostituito da un nuovo comma 2, intrododtto appunto dall’articolo 23 del Decreto Correttivo, che introduce sostanziali modifiche all’istituto di adeguamento dei prezzi contrattuali al costo della vita reale. Lo stesso prevede che, l’attivazione della revisione prezzi e quindi del costo della variazione dell’opera, scatta nel momento in cui lo stesso costo è del 3 per cento in aumento o in diminuzione, ed il relativo calcolo di adeguamento prezzi è riconosciuto per il 90 per cento dell’importo (superiore al 3% che diventa la nuova alea contrattuale). Il precedente comma 2 dell’articolo 60, prevedeva, invece, un’alea più alta del 5 per cento, per cui l’attivazione della revisione dei prezzi avveniva dal 5% in aumento o in diminuzione e del relativo importo era riconosciuto soltanto l’80%. Il nuovo comma 2 all’articolo 60, di cui riportiamo sotto il testo, altresì regola anche le clausole sulla Revisione Prezzi per i contratti di forniture e servizi. A tal proposito, per queste prestazioni, l’attivazione della Revisione Prezzi si attiva se il costo della variazione della prestazione, è del 5 per cento in aumento o in diminuzione, e dello stesso importo dell’adeguamento, è riconosciuto l’80 per cento dell’importo. Inoltre, ai successivi commi di nuova introduzione, il 4 bis, 4 ter, 4 quater sono fissati come avviene la pubblicazione degli indici sul portale istituzionale dell’ISTAT, la eventuale sostituzione degli indici per categorie non consone o non esistenti, nonchè il richiamo all’allegato II.2-bis che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 23del Decreto Legislativo 31.12.2024 n° 209
ART. 23
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)
- 1.All’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;
d) al comma 3:
1) all’alinea, le parole: «elaborati dall’ISTAT» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.».
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