
E’ nullo l’incarico del progettista se limita le sue responsabilità. E’ quanto riportato nel Decreto correttivo al Nuovo Codice Appalti, Decreto Legislativo 34/2023, che a breve sarà portato in approvazione, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al testo in data 22.10.2024. Una delle novità molto interessanti riguarda la progettazione e gli incarichi dati dalle Stazioni Appaltanti a professionisti esterni. In particolare, è introdotto un comma 8 bis all’articolo 41, il quale evidenzia come per gli affidamenti esterni, di uno o più livelli di progettazione, i relativi contratti stipulati dalle Stazioni Appaltanti, devono prevedere espresse clausole alle prestazioni del progettista, che riguardano eventuali errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.
Riportiamo di seguito il nuovo comma 8 bis all’articolo 41
Art. 41 Comma 8-bis
In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
futura utilizzazione.
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